Srl è un acronimo che sta per “Società a Responsabilità Limitata”. Questo modello consiste in una società di capitale che, in relazione alle proprie obbligazioni sociali, risponde solamente per il proprio patrimonio. Caratteristica peculiare di questa società consiste nel fatto che i soci godono di una responsabilità limitata al conferimento fatto, ai sensi dell’articolo 2462 del Codice Civile.
Questo principio fondamentale subisce una deroga solamente per la Srl ad unico socio, il quale, a differenza che nelle altre ipotesi, risponde delle obbligazioni sociali illimitatamente in caso di insolvenza della società, a meno che non abbia versato completamente il capitale sociale e non abbia assolto agli oneri di pubblicità. Ci interessa in particolare, al di là della disciplina giuridica della Srl, comprendere a quali tipi di tasse questa società sia assoggettata. Vediamole sinteticamente una ad una per capire il regime fiscale delle Srl.
Il regime Fiscale delle Srl: l’IRES
L’utile dell’esercizio delle Società a Responsabilità Limitata viene assoggettato all’IRES, cioè all’Imposta sul reddito delle Società, un’imposta proporzionale e personale la cui aliquota è del 27,50%. Sembra opportuno aggiungere che l’aliquota in questione, a partire dal 2017, si ridurrà al 24% su effetto della Legge di Stabilità del 2016.
La base imponibile dell’IRES è data dal reddito d’impresa. Se il reddito risulta negativo, e quindi in perdita, quest’ultima può essere portata in deduzione negli anni successivi, non oltre il quinto.
Il periodo d’imposta ai fini del pagamento dell’IRES è quello previsto dall’atto costitutivo. Se non presente, si applica l’anno solare come periodo d’imposta, quindi quello che va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno. E’ da segnalare inoltre che la Srl è tenuta al mantenimento del regime di contabilità ordinaria obbligatoria.
Il bilancio, cioè il documento dal quale si desumono perdite e utili della società, viene approvato verso aprile e fino a quel momento gli utili non possono essere distribuiti fra i soci, né è possibile prelevare nulla dal conto della società.
In caso di omessa dichiarazione la sanzione va dal 120 al 240% delle imposte dovute, oppure da 250 a mille euro in assenza di imposte. In caso di dichiarazione infedele invece la sanzione va dal 90% al 180% delle maggiori imposte rilevate.
Il regime Fiscale delle Srl: la c.d. “Tassazione per trasparenza”
Riguardo alle Srl, è importante precisare anche un altro fatto: laddove queste società siano partecipate da persone fisiche e non più di dieci, allora possono optare per il regime fiscale dello “per trasparenza”. In poche parole il reddito imponibile viene imputato ai soci indipendentemente dalla percezione effettiva, ed in particolare viene ripartito fra i soci a seconda della loro partecipazione agli utili come risulta dall’atto costitutivo o, se nell’atto non è indicata la partecipazione degli utili, in proporzione ai conferimenti fatti.
Il regime Fiscale delle Srl: l’IRAP
Un’altra tassa prevista per le Srl è l’IRAP, acronimo per Imposta Regionale sulle Attività Produttive. L’aliquota dell’IRAP varia a seconda della regione, che è l’ente che beneficia del gettito fiscale.
L’IRAP deve essere pagata entro il 16 giugno di ogni anno (saldo dell’anno recente e primo acconto del successivo), entro il 30 novembre di ogni anno si versa il secondo acconto per l’anno seguente. Il pagamento viene tramite il modello di Pagamento F24. Il calcolo della base imponibile dell’IRAP si fa prendendo atto della differenza tra valore e costo della produzione, più la componente non deducibile di costo del lavoro, le perdite su crediti, la svalutazione dei crediti. Quindi si attua l’aliquota prevista per la regione.
In caso di omessa dichiarazione la sanzione va dal 120 al 240% delle imposte dovute, oppure da 250 a mille euro in assenza di imposte. In caso di dichiarazione infedele invece la sanzione va dal 90% al 180% delle maggiori imposte rilevate.
I costi fissi ai quali sono soggette le SRL
Chi vuole aprire una Srl deve prendere atto anche dei costi fissi che essa comporta. I costi di costituzione consistono nel versamento del capitale (da euro 10mila in su), nell’atto notarile, il cui costo varia da 700 a 1200 euro, nell’imposta di registro versata dal notaio (168 euro circa). Inoltre si pagano bolli e diritti, la Tassa di Concessione GG di circa 310 euro, la P.E.C per iscrizione alla CCIAA, la Vidimazione dei libri sciali.
Da sostenere anche la spesa per i diritti di segreteria per l’inizio attività.
Costi fissi di ogni anno sono anche 100 euro di diritto annuale della CCIAA, La tassa di Concessione Governativa (che consiste in una tassa che viene corrisposta allo Stato da coloro che beneficiano di provvedimenti amministrativi come concessioni, licenze ecc). Infine, bisogna prendere atto anche del costo del diritti per deposito del bilancio, e il costo di un commercialista, se si decide di avvalersene come spesso avviene.