mutuo

Estinzione anticipata del mutuo

E’ possibile estinguere anticipatamente il mutuo rispetto alla sua durata pattuita? Secondo il Testo Unico Bancario, il debitore ha facoltà di estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il propiro debito.
Quindi sì, è ben possibile per il debitore estinguere parzialmente o totalmente il proprio mutuo prima del termine. Buona parte delle banche fissa nel contratto un termine di 18 mesi, prima del quale non è possibile estinguere al mutuo. Questa disposizione contrasta platealmente con l’articolo 40 del T.U. Bancario, tuttavia è molto diffusa.

L’estinzione del mutuo può essere parziale, oppure totale. Quando si attua l’estinzione parziale del mutuo, il capitale anticipatamente versato viene dedotto dal debito residuo al mutuo. La banca, inoltre, non potrà richiedere alcun interesse sulla quota.
L’estinzione anticipata si realizza in questo modo: bisogna compilare apposita richiesta, da depositare poi presso la propria banca oppure una dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Sulla base della legge Bersani, non bisogna pagare alcuna penale per l’estinzione del mutuo (sia totale che parziale) per il mutuo contatto dal 2 febbraio 2007. Attenzione quindi se il mutuo è stato contratto prima di tale data e prevede quindi una penale per la sua estinzione: questo potrebbe cambiare le carte in tavola e non rendere più conveniente l’estinzione del contratto.
La prima cosa da sapere per chi vuole estinguere parzialmente il debito è se la riduzione andrà ad incidere sull’importo della rata, e quindi la durata del mutuo non cambierà, oppure se cambierà il periodo di finanziamento, con nessuna modifica dell’importo delle rate. Occorre anche informarsi sulle modalità di ricalcolo del piano di ammortamento da parte della banca.
L’estinzione totale invece comporta la chiusura definitiva del contratto di mutuo.

Ma a quanto ammonta la penale per i mutui sottoscritti prima del 2 febbraio del 2007? Diciamo subito che anche in questo caso il decreto Bersani ha fissato un massimo di penale.
Per i mutui a tasso variabile, la penale è di 0,50% de mancano più di tre anni al termine del contratto, 0,20% se mancano più di due anni, nessuna penale se negli ultimi due anni si chiede l’estinzione del mutuo.
Per i mutui a tasso fisso la penale è consistente: 1,90% se viene richiesta l’estinzione nella prima metà del piano di rimborso mutuo; 1,50% se la si richiede nella prima metà del piano di rimborso ma prima del quartultimo anno; infine, nessuna penale se la richiesta giunge negli ultimi due anni.

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